Finanziaria ed esercizio provvisorio parliamone

Camera dei deputati in piena attività…

Ma questo Esercizio provvisorio (EP), che era stato indicato come una semi catastrofe, attribuibile alla “avventata” decisione di Matteo Salvini, lo è veramente? Per il governo siciliano, ad esempio, è uno storico “leit motiv”. Durante il governo Crocetta era più il tempo in cui vigeva l’EP che non il tempo in cui la finanziaria entrava in azione. Ciò significa che tutte le attività economiche legate al governo regionale andavano avanti come sospendendo il fiato e, poi, si risanava, nei limiti del possibile, ogni problema “a posteriori”. Nel frattempo – come sempre in Italia, e meno male – erano garantiti, in pratica, solo gli stipendi. Ma non era certo possibile accudire ai reali annosi problemi della Sicilia o, quanto meno, alleviarli.

Colpevole anche soltanto potenziale di tutto o quasi, Matteo Salvini qui con la nuova compagna e Francesca Verdini a passeggio nei pressi di Palazzo Chigi. Nella foto Matteo Salvini qui con la nuova compagna Francesca Verdini Photo Roberto Monaldo / LaPresse 10-06-2019 Roma.
Colpevole anche soltanto potenziale di tutto o quasi, Matteo Salvini qui con la nuova compagna Francesca Verdini a passeggio nei pressi di Palazzo Chigi.
Photo Roberto Monaldo / LaPresse 10-06-2019 Roma.

Ma, se l’esercizio provvisorio è – in effetti – provvisorio, non è quel dramma che qualcuno ci voleva far credere in queste settimane.

S’era detto e ripetuto che, se Matteo Salvini “avesse rotto il giocattolo” come ha fatto, si sarebbe andati dritti all’esercizio provvisorio. Una catastrofe? No di certo. E tanto meno, quel temuto evento si sta verificando…

Certo, le elezioni anticipate lo avrebbero reso inevitabile, ma…

Rileggiamo u po’di storia, aiutandoci con i begli articoli de Il Sole 24ore di queste settimane.

Chiariamo prima che, se la crisi politica non si risolvesse in tempi utili per il varo della legge di Bilancio 2020-2022, o se la manovra non venisse approvata da un Parlamento senza maggioranze anche solo momentanee, si aprirebbe comunque la strada per il temuto esercizio provvisorio (Ep), previsto dall’articolo 81 comma 5 della Costituzione e regolato dalla nuova legge di Contabilità di finanza pubblica (la 196/2009, articolo 32).

Questa strada – diciamolo – è gestibile senza drammi. E’ già stata percorsa in passato (1986 e 1988, ministri del Tesoro prima Giovanni Goria e poi Giuliano Amato) e potrebbe addirittura essere percorsa senza far scattare le clausole Iva.

Occorrerebbe una legge per autorizzare il governo ad esercitare provvisoriamente il bilancio per un periodo non superiore a 4 mesi. Se non bastassero, con un’altra legge si potrebbe prorogare tranquillamente tale termine: è avvenuto nel 1986, quando l’Ep previsto fino a fine gennaio venne prolungato di un altro mese, e nel 1988, quando un Ep di due mesi venne prorogato per un terzo, fino a fine marzo. Le spese autorizzate (impegni e pagamenti) sono quelle a legislazione vigente, per tante quote da 1/12 quanti sono i mesi dell’Ep, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria se si tratta di spesa obbligatoria non frazionabile in dodicesimi…

Ad esempio, per far fronte al pagamento degli accennati stipendi della Pa o altri tipi di spese correnti. Questi sono frazionabili mese per mese e verrebbero autorizzati fino a fine aprile (per un Ep di 4 mesi). Altre spese legate a diritti soggettivi come “Quota 100” o il Reddito di Cittadinanza, tanto per fare due esempi “inediti”, sono invece obbligatorie, quindi andrebbero garantite comunque…

Per quel che riguarda una spesa in conto capitale – che scattasse durante l’Ep – la Ragioneria generale dello Stato valuterebbe se affrontarla in tutto o in parte, avendo cura di non innescare eventuali contenziosi contro lo Stato.

La legge per autorizzare l’Ep deve anche fissare il saldo netto da finanziare e il livello massimo di ricorso al mercato sulla base delle scadenze indicate dal Tesoro (nei primi quattro mesi sono in scadenza titoli del debito per 112 miliardi di euro; fonte Bankitalia). Per tornare ai precedenti: nel 1986 si autorizzò il ricorso al mercato per 156 miliardi di vecchie lire e nel 1988 per 211,7 miliardi.

Se nei mesi dell’Ep un evento straordinario imponesse poi il ricorso a una spesa imprevista, il governo la dovrebbe affrontare con un decreto imponendo le relative coperture con tagli su altre unità elementari del Bilancio.

Un esercizio provvisorio affrontato a dieci anni dal varo della nuova legge di Contabilità sarebbe gestibile senza emergenze proprio grazie alla maggiore flessibilità introdotta con la riforma. Tra settembre e ottobre la seconda parte della legge di Bilancio, quella tabellare con i tendenziali delle spese e delle entrate, sarà pronta anche in assenza della prima parte, quella che contiene la manovra vera e propria. E nei tendenziali, come detto, si può pure prevedere un disinnesco dell’Iva per i primi mesi del 2020.

Certamente, dal punto di vista politico affidarsi a un esercizio provvisorio equivale a un fallimento. Ma la prospettiva non sarebbe vista così male dai mercati. L’anno si aprirebbe con un Bilancio in linea con gli stati di previsione presentati e approvati dalle Camere e non ci sarebbe nuovo disavanzo da finanziare, come se la politica economica avesse messo la marcia in folle in attesa di trovare una nuova strada da percorrere.

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Premettiamo come non sia certamente un caso che si parli tanto – da sempre – di legge finanziaria, intesa brevemente come “la finanziaria“. Perché solo se un provvedimento “è in finanziaria” può andare in porto.Ciò è importantissimo da due punti di vista. quello dalle nazione intera e quello dei singoli destinatari diretti o indiretti – in genere enti o società anche private dei singoli stanziamenti.

Ma qual è il meccanismo della legge Finanziaria o legge di Bilancio?

Emesso il Def  (Documento di economia e finanza), come è avvenuto il giorno 27 settembre, si passa alla fase successiva… Il Def è un passo preliminare alla Legge di bilancio, in cui dovrà anche essere indicato l’obiettivo del Deficit. Con questa nota, ogni anno il Governo aggiorna gli obiettivi programmatici presentati già ad aprile dell’anno precedente. Il Def è centrale, perché sulla base degli obiettivi programmatici inseriti, imposterà poi la legge di bilancio vera e propria.

L’iter prosegue poi con il 15 ottobre, data in cui si dovrà inviare alla Commissione europea e all’eurogruppo (formato dai ministri europei delle finanza), il Documento programmatico di bilancio per l’anno successivo.

Dopodiché entro il 20 ottobre il Governo deve presentare alle Camere (al Parlamento) il Disegno di Legge di Bilancio, la Manovra finanziaria triennale (2020-2023) messa a punto, che contiene le misure necessarie a raggiungere gli obiettivi e le previsioni di entrata e di spesa. Ha inizio a questo punto la sessione parlamentare che porterà all’approvazione della Legge.

L’approvazione della Legge 2020 deve avvenire entro il 31 dicembre 2019. Sarà poi pubblicata in Gazzetta ufficiale per l’ultimo step che ne detta la sua concreta entrata in vigore. Dunque, la Legge di bilancio 2020 entra in vigore il 1° gennaio 2020, e le misure contenute in essa cominciano a produrre effetto.

Resta ancora da precisare che una data fondamentale è quella del 30 novembre, quando la Commissione europea dovrà esprimere un primo parere su questa nuova Legge di Bilancio, dopo una verifica sull’aderenza della legge ai vincoli europei. Ma questo è di regola solo un primo parere che precede quello definitivo di solito rimandato alla primavera successiva.

Solo dal primo gennaio 2020, quindi, gli italiani cominceranno a saggiare la veridicità delle promesse e la consistenza delle “stangate” che faranno parte dei provvedimenti del nuovo governo.

(Testo raccolto ordinato e commentato da G. Scargiali)

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