LISTE DI ATTESA IN SANITA’

Finalmente si sblocca l’iter attuativo

E’ stato necessario che trascorresse un anno dall’approvazione del Decreto Legge (D.L.) 73/2024 per raggiungere un’intesa nella Conferenza Stato-Regioni.

Ricordiamo che tale D.L. era molto importante nella sanità, soprattutto territoriale, in quanto prevedeva misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie portandoli nell’alveo dei tempi massimi previsti dai livelli essenziali di assistenza (LEA).

Un tema, quindi, molto sentito dalla popolazione e su cui spesso si è concentrato il dibattito politico.

Il conflitto era particolarmente legato all’inadempienza di tali tempi, al loro controllo ed alle conseguenti misure che le regioni avrebbero dovuto attuare in quanto il controllo dell’efficienza e della programmazione sanitaria, secondo l’attuale normativa, è di pertinenza regionale. Il Governo, per risolvere il problema, aveva emanato una legge piuttosto stringente sul tema, ma la legge restava inapplicata.

Adesso è stato concordato un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che chiarisce nel dettaglio le modalità e le procedure con cui il Ministero della Salute, attraverso un Organismo di verifica e controllo, potrà esercitare poteri sostitutivi nei confronti delle Regioni inadempienti riguardo la normativa sul contrasto delle liste d’attesa.

Il nuovo Decreto è composto di cinque articoli e, secondo principi di trasparenza e collaborazione, prevede che tale potere sostitutivo possa essere esercitato da parte dello Stato nei seguenti casi:

  • mancata nomina del Responsabile unico regionale dell’assistenza sanitaria (RUAS) entro i termini di legge;
  • inadempienze parziali o totali da parte delle Regioni o dei RUAS nell’attuazione degli obiettivi previsti dal decreto-legge n. 73/2024.

In caso di ritardi o mancanze, l’Organismo dovrà segnalare formalmente la criticità alla Regione interessata e al Ministro della Salute, concedendo un primo termine di 30 giorni per controdedurre. Se le risposte saranno assenti o insufficienti, scatterà un secondo termine (60 o 90 giorni) per sanare le criticità. Trascorso invano anche questo periodo, l’Organismo potrà assumere direttamente i poteri in tale ambito.

Infine, nel caso in cui dovesse intervenire, l’Organismo ministeriale dovrà dettagliatamente documentare il suo operato in una relazione da inviare sia alla Regione inadempiente che al Ministero della Salute. La relazione dovrà contenere anche l’elenco degli atti adottati, le eventuali verifiche svolte sul campo, l’assistenza fornita dai Carabinieri del NAS e il dettaglio delle spese sostenute.

I cittadini, alla luce di tale accordo, sperano finalmente di poter fruire di quell’assistenza adeguata e tempestiva che ormai da diversi anni è in sofferenza.

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